Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3022 del 2 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada è da considerare pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti. Ne consegue che l'esercente l'attività di cui si tratta è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla predetta norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell'attività, presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella scelta di tali misure, egli dispone di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività. Siffatta discrezionalità, peraltro, viene meno quando è la legge ad imporre l'obbligo di adottare talune misure. Pertanto, la presunzione di responsabilità opera nei confronti dell'esercente l'attività pericolosa che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative (o regolamentari), senza che vi sia alcuna possibilità, in tal caso, di valutarne l'idoneità. (Nella specie, la Suprema Corte, ha cassato la sentenza della Corte territoriale che, in conformità a quanto deciso dal primo giudice, aveva escluso la responsabilità dell'impresa esecutrice di lavori sulla strada per conto del comune in relazione ai danni cagionati ad un'autovettura finita in una buca scavata dai dipendenti dell'impresa stessa, considerando rilevante la prova che sul luogo dell'incidente fossero stati apposti cartelli che segnalavano i lavori in corso e ponevano limiti di velocità, senza considerare che, alla stregua dell'art. 8 del vecchio codice della strada, vigente all'epoca dell'incidente, chi effettuasse lavori sulla pubblica strada era tenuto a delimitare con opportuni ripari ben visibili i lavori ed a mantenere costantemente efficienti durante la notte fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa in modo che i lavori, i cavalletti e gli steccati fossero visibili a sufficiente distanza).

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