Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2293 del 16 febbraio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eccesso di potere giurisdizionale in cui siano incorsi gli arbitri, traducendosi in un vizio del lodo che ne comporta la nullitą (ex art. 829, primo comma, numero 4, c.p.c.), deve essere dedotto, come motivo di impugnazione, dinanzi alla corte d'appello, e non anche, per la prima volta, in cassazione (pena l'inammissibilitą del ricorso), applicandosi anche alle sentenze arbitrali il principio (art. 161, comma primo, c.p.c.) della conversione in motivi di gravame delle cause di nullitą della sentenza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.