Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2216 del 15 febbraio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto tra uno sciatore e il gestore di un impianto di risalita è di trasporto atipico essendo questo non fine a se stesso, ma funzionalizzato all'attività sciistica su piste sicure, che però il gestore non ha l'obbligo di mantenere in buono stato. Pertanto, se a causa di difettosa manutenzione delle stesse uno sciatore si infortuna, non può agire nei confronti del gestore per responsabilità contrattuale. Non può inoltre neppure agire nei confronti del medesimo a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2050 e 2051 c.c., dovendosi escludere sia la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività di esercizio di impianto di risalita — non qualificata tale da norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, né tale risultando per la natura delle cose o dei mezzi adoperati — sia la qualità di custode delle piste da parte del gestore dell'impianto.

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