Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2363 del 20 luglio 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno relativo al periodo delle trattative precontrattuali (art. 1337 c.c.) può venire in considerazione solo se si verifica una interruzione delle dette trattative, od un qualsiasi altro comportamento contrastante con le regole della correttezza negli affari. Quando, invece, il corso delle trattative si conclude con la stipulazione del contratto, e non è in contestazione la correttezza nello svolgimento delle trattative stesse, manca il fatto generatore di una responsabilità, e quindi di un debito di risarcimento sotto l'indicato profilo.

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