Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1516 del 2 febbraio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di lesioni personali cagionate da sinistro stradale attribuibile alla responsabilità di terzi, il danno subito dal coniuge della vittima primaria, che, per solidarietà familiare, rinunci alla propria attività lavorativa per dedicarsi all'assistenza alla vittima stessa del sinistro, si configura come danno da lucro cessante diretto, sia pure di natura consequenziale, a carico di detto coniuge, che subisce la ingiusta menomazione della propria sfera patrimoniale. In tale ipotesi, il nesso di causalità del danno menzionato rispetto alla condotta imputabile si pone in termini di causalità non già materiale, ma giuridica, secondo l'id quod plerumque accidit, posto che il conducente dell'autovettura che guidi in modo imprudente ben può prevedere che la vittima della sua condotta sia un padre o una madre di famiglia, e che, quindi, le conseguenze dell'evento possano essere plurioffensive (cosiddetto colpa cosciente).

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