Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14728 del 21 novembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere, in particolare in caso di interpretazione di una scrittura di parte, a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Non è in ogni caso consentito, nell'ambito del giudizio di legittimità, pervenire ad una interpretazione dell'atto di disdetta del locatore diversa da quella fornita dal giudice del merito, atteso che l'interpretazione del contratto è compito a quest'ultimo demandato in via esclusiva.

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