Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11289 del 28 agosto 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

La parte che con il ricorso per cassazione denunci l'errore di diritto o il vizio logico da parte del giudice del merito nella valutazione della volontà negoziale, non può limitarsi a richiamare genericamente le norme che ritiene siano state disapplicate o erroneamente applicate, né ad enunciare apoditticamente quello che ritiene essere il nomen iuris della fattispecie, ma deve specificare le ragioni di diritto del denunciato errore e dimostrare la violazione di specifiche norme di ermeneutica, investendo, in caso contrario, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la prospettazione di una difforme interpretazione il merito delle valutazioni e risultando, pertanto, inammissibili in sede di legittimità.

(massima n. 2)

In tema di azione revocatoria fallimentare, la sussistenza del requisito della scientia decotionis non può essere desunto dalla mera conoscibilità dello stato di insolvenza, e, pur giovando al fine del suo accertamento le presunzioni evincibili da circostanze esterne obiettive, tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza a ritenere che la controparte del rapporto si sia trovata in stato di dissesto, la effettiva conoscenza, da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, in quanto elemento positivo dell'azione revocatoria, non può essere ravvisata per il fatto che la ignoranza di tale insolvenza sia colpevole. (Omissis).

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