Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11186 del 22 agosto 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

La deliberazione assembleare di una societā si configura come il momento conclusivo di un iter procedimentale che prende inizio dalla convocazione degli aventi diritto ed č destinato a concludersi con l'espressione della volontā assembleare, che sarā formalizzata come deliberazione, sicché il vizio che eventualmente inficia la convocazione, rappresentando impedimento a che l'adunanza dei partecipanti possa qualificarsi giuridicamente come assemblea, determina la giuridica inesistenza della deliberazione che da essa venga assunta, con conseguente esclusione dell'effetto sanante che l'art. 2378 (recte: 2377-N.d.R.) attribuisce alla deliberazione successiva avente valenza giuridica di ratifica-rinnovazione.

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