Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1280 del 19 febbraio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

L'illegittimitą della clausola di un bando di concorso per la assunzione di dipendenti di un ente pubblico economico (nella specie, ENEL), circa l'esclusione di determinate categorie di candidati, la quale non risulti essenziale rispetto alle determinazioni dell'ente medesimo e non invalidi quindi l'intero bando (art. 1419 c.c.), comporta, in favore del candidato che abbia ugualmente partecipato al concorso superando le relative prove, oltre al diritto di essere assunto, anche il diritto al risarcimento dei danni subiti, a titolo di responsabilitą precontrattuale del datore di lavoro, secondo la previsione dell'art. 1337 c.c., e, pertanto, a condizione che il comportamento di quest'ultimo, nell'introduzione della clausola invalida e nel successivo rifiuto opposto all'assunzione di detto candidato, risulti contrario a buona fede.

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