Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10590 del 2 agosto 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti degli eredi, senza che costoro siano nominativamente indicati nel ricorso stesso ovvero nella decisione impugnata, attesa l'incertezza assoluta sulla parte intimata.

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