Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8478 del 22 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile la questione di nullità di un contratto sollevata per la prima volta in Cassazione sotto un profilo diverso da quello posto a fondamento della domanda proposta nei precedenti gradi di merito ed implicante ulteriori accertamenti perché la rilevabilità d'ufficio, anche in sede di legittimità, della nullità di un contratto, postula che la relativa questione non richieda nuove indagini di fatto.

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