Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8146 del 15 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio comporta la nullitā dell'atto di citazione, essendo il termine stesso perentorio, inderogabile ed assoluto, con la conseguenza che, se detto termine non č osservato, la nullitā dell'atto č insanabile e rende l'atto stesso inidoneo a costituire un valido rapporto processuale, qualora il convenuto non si sia costituito.

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