Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8114 del 14 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2751 bis c.c., nell'accordare privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennitā derivanti dal rapporto di agenzia, intende riferirsi ai soli creditori che siano persone fisiche, con esclusione dei casi in cui l'attivitā di agente sia svolta da societā di capitali. Siffatta interpretazione si desume dalla ratio dell'intero articolo citato, che č quella di favorire i prestatori d'opera che, al pari dei lavoratori subordinati, traggono dalla loro attivitā i mezzi per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia. Del resto, l'interpretazione contraria (esclusa anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2000) non si sottrarrebbe a censure di illegittimitā costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto attribuirebbe alle societā di capitali un privilegio uguale a quello dei lavoratori intellettuali autonomi e poziore rispetto a quello dei coltivatori diretti e degli artigiani — i cui crediti sono posposti, nell'ordine dei privilegi, ex art. 2751 bis c.c. citato, a quelli dei professionisti e degli agenti — con un'ingiustificata equiparazione di situazioni diverse.

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