Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6115 del 12 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando, col ricorso per cassazione, si lamenti l'omessa ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice del merito, ovvero l'omessa ammissione di consulenza tecnica, il ricorrente ha l'onere di indicare nel ricorso nel primo caso i capitoli non ammessi, e nel secondo caso il preciso atto processuale nel quale venne avanzata istanza di consulenza tecnica, dovendosi in difetto ritenere il ricorso inammissibile.

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