Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5962 del 10 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della conditio sine qua non): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno). Più in particolare l'incidenza eziologica delle «cause antecedenti» va valutata, per un verso, nel quadro dei presupposti condizionanti (per cui deve trattarsi di «antecedente necessario» dell'evento dannoso, a questo legato da un rapporto di causazione normale e non straordinario) e, per altro verso, in coordinazione con il principio della «causalità efficiente», che contemperando la regola della «equivalenza causale», espunge appunto le cause antecedenti dalla serie causale (facendole scadere al rango di mere occasioni) in presenza di un fatto sopravvenuto «di per sé idoneo a determinare il determinarsi dell'evento anche senza quegli antecedenti».

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