Cassazione civile Sez. III sentenza n. 340 del 18 gennaio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Agli effetti della configurabilità della responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., l'obbligo di correttezza e di buona fede nelle trattative deve essere inteso in senso oggettivo, sicché non è necessario un particolare comportamento soggettivo di malafede, determinato dall'intenzione di uno dei contraenti di arrecare pregiudizio all'altro, ma è sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che senza giusto motivo ha interrotto le trattative, eludendo così le aspettative della controparte, che, confidando sulla conclusione del contratto, è stata indotta a sostenere spese o ha rinunziato ad occasioni più favorevoli.

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