Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1163 del 1 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitą precontrattuale; che, tra l'altro, ricorre quando l'interruzione delle trattative sia priva di ogni ragionevole giustificazione cosģ da sacrificare arbitrariamente il logico affidamento della controparte sulla conclusione del contratto, essendo riconducibile alla pił ampia categoria della responsabilitą extracontrattuale, presuppone anche la prova, a carico di colui che agisce per il risarcimento del danno, della malafede del recedente.

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