Cassazione civile Sez. I sentenza n. 199 del 28 gennaio 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella fase delle trattative precontrattuali, gli obblighi di correttezza previsti per le parti non discendono da un dovere negoziale; il bene tutelato dall'art. 1337 c.c. non č quello che la parte si proponeva di conseguire col contratto, ma č la legittima aspettativa che le trattative si svolgano lealmente e correttamente su un piano di paritā, senza che la controparte, per riserva mentale o per leggerezza di intenti, tenga impegnata l'altra, precludendole diverse possibilitā.

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