Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1987 del 14 marzo 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Le norme degli artt. 1337 e 1338 c.c. mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dall'ignoranza della causa d'invaliditā del contratto che gli č stata sottaciuta, ma se vi č colpa da parte sua, se cioč egli avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invaliditā dei contratto, non č pių possibile applicare le norme di cui sopra.

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