Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1711 del 16 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 182 c.p.c. secondo cui «il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi» e secondo cui lo stesso giudice istruttore «quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione» può assegnare alle parti un termine per la costituzione prevede una facoltà discrezionale, salvo che nell'ipotesi di omesso deposito della procura generale ad lites semplicemente enunciata e richiamata nell'atto introduttivo del giudizio e non depositata. Consegue che il mancato esercizio del potere di assegnazione del termine, ancorché non giustificato da alcuna motivazione, non è sindacabile nei successivi gradi del giudizio.

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