Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6058 del 29 maggio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitā precontrattuale di cui all'art. 1337 c.c., ravvisabile nell'ingiustificata interruzione delle trattative intavolate ai fini della conclusione di un contratto č prevista e configurata dalla detta norma con riguardo al comportamento reciproco delle parti contrapposte del concludendo contratto ed alle trattative che intercorrano fra le stesse, ai fini della conclusione del contratto, e non giā con riguardo a rapporti o relazioni concernenti i soggetti che, nel contratto da stipulare con altri, ne costituiscano una delle parti per l'acquisto in comune di un bene.

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