Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5297 del 29 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella fase antecedente alla conclusione di un contratto, le parti hanno, in ogni tempo, piena facoltą di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche, future obbligazioni, con conseguente libertą, per ciascuna di esse, di recedere dalle trattative indipendentemente dalla esistenza di un giustificato motivo, con il solo limite del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l'altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilitą di conclusione del contratto, senza omettere circostanze significative rispetto all'economia del contratto medesimo.

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