Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1422 del 9 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora i diversi capi della sentenza, lungi dal risultare autonomi per modo che l'uno possa conservare efficacia precettiva indipendentemente dall'altro, siano collegati fra loro in un intimo ed inscindibile nesso causale (quale esattamente tra principale ed accessorio) sģ che l'uno costituisca esclusivamente una conseguenza del precedente e trovi in questo il suo antecedente logico-giuridico o ne rappresenti il corrispondente sviluppo, gli effetti dell'acquiescenza prestata alle parti della sentenza non impugnate, ovvero rispetto ai capi accettati, si estendono di necessitą anche ai capi che ne siano dipendenti, nel senso esattamente che, se il capo non accettato (e che si vorrebbe impugnare) dipende dal capo accettato, la possibilitą di impugnazione č preclusa restando il capo dipendente immodificabile nonostante il gravame. (Fattispecie in tema di inammissibilitą dell'impugnazione relativa al capo della sentenza attinente al rapporto accessorio di fideiussione, in ragione dell'acquiescenza prestata al capo della medesima pronuncia, concernente la declaratoria d'improcedibilitą della domanda relativa all'obbligazione principale).

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