Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14135 del 26 ottobre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La presunzione di rinunzia prevista dall'art. 346 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni e non si estende anche alle istanze istruttorie. Tuttavia, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtł del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c.

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