Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10249 del 16 ottobre 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Il perfezionamento di un contratto non esclude in sé la responsabilitą, ai sensi dell'art. 1337 c.c., per i danni derivati dal ritardo nella sua formazione, se in violazione del principio di buona fede, per il quale, a maggior ragione se una parte č un'impresa esercente in condizione di monopolio legale, sussiste l'obbligo di non rinviarne ingiustificatamente la conclusione.

(massima n. 2)

L'art. 2597 c.c. pone a carico di colui che esercita un'impresa in condizione di monopolio l'obbligo di «contrattare» con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, non anche l'obbligo legale di fornire la prestazione richiesta, a prescindere dalla stipulazione del contratto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.