Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12802 del 27 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitą della sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie la domanda di annullamento del contratto per violenza morale senza rispettare il contraddittorio tra tutte le parti originarie – per essere stata estromessa una societą dichiarata fallita, inizialmente in lite – non comporta che la causa debba essere rimessa davanti al primo giudice, ove il giudice di appello sia investito anche della questione della nullitą dell'accordo, per l'effetto devolutivo dell'appello principale e incidentale.

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