Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1239 del 4 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve ritenersi lecita, in base al principio dell'autonomia privata, la clausola negoziale — contenuta nelle condizioni generali di una polizza assicurativa — che regoli il momento conclusivo del contratto diversamente dai criteri generali di cui agli artt. 1326 e 1335 c.c., prevedendo che il contratto assicurativo necessiti del pagamento del premio (o della prima rata del premio) ed assumendo tale pagamento non già come semplice condizione di efficacia di un contratto già concluso e obbligatorio fra le parti ma altresì come requisito essenziale per il perfezionamento del vinculum juris fra le stesse parti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.