Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12147 del 10 agosto 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitą precontrattuale nello svolgimento delle trattative di cui all'art. 1337 c.c. non presuppone necessariamente la malafede consistente nell'intenzione di uno dei contraenti di arrecare pregiudizio all'altro, essendo, invece, sufficiente anche il comportamento solo colposo della parte che, senza giustificato motivo, abbia interrotto le trattative, eludendo le aspettative della controparte che, confidando nella conclusione del contratto, sia stata indotta a sostenere spese od a rinunciare ad altre favorevoli occasioni.

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