Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1129 del 20 ottobre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla potestas iudicandi del giudice adito, può non contenere i motivi specifici di ricorso, e cioè l'indicazione del giudice che ha la giurisdizione o delle norme e delle regioni di fatto o di diritto su cui è sostenuto, ma deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa per consentire alla Suprema Corte di conoscere dal ricorso, senza attingere aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo, e delle posizioni in esso assunte dalle parti, pur se in funzione della sola questione di giurisdizione che essa è chiamata a decidere.

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