Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8723 del 7 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 c.c., che costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, la quale si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'iter formativo del contratto, presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto, inoltre che una delle parti abbia interrotto le trattative così eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, e infine che il comportamento della parte inadempiente sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo. La verifica circa la sussistenza di tali condizioni impone un accertamento di fatto, riservato, come tale, al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se scevro da vizi di illogicità della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, escluso che la lettera con la quale la Gestione Straordinaria Trasporti Irpini aveva richiesto al ricorrente, che aveva sostenuto le prove di un concorso per l'assunzione di conducenti, collocandosi utilmente in graduatoria, la produzione della documentazione prevista dal bando di concorso, rivestisse carattere di proposta contrattuale, e ciò alla stregua della formulazione letterale della stessa, che conteneva la «riserva di procedere all'assunzione in servizio in base alle necessità dell'Azienda ed alle disponibilità di organico» sicché questa veniva prospettata come eventuale, con la conseguenza che nessun affidamento la lettera medesima era in grado di suscitare su una sicura conclusione del contratto).

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