Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12453 del 10 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio arbitrale, alcuna ipotesi di nullitā per violazione di norme processuali (nella specie, per asserita lesione del principio del contraddittorio) č configurabile nella ipotesi di mancata fissazione, da parte del collegio arbitrale, di un'udienza specificamente destinata alla formulazione delle conclusioni o dalla discussione, gravando, all'uopo, sulle parti – qualora, dopo il deposito delle rispettive note difensive, la causa venga informalmente discussa – l'onere di richiedere eventuale un termine per ulteriori note e repliche ed, eventualmente, la fissazione di un'udienza formale di discussione.

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