Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1265 del 15 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui — anche in mancanza dell'avviso di ricevimento — può desumersi il suo arrivo a destinazione. Al contrario, il ricorso a diverse forme di comunicazione esige che sia altrimenti ed idoneamente provata l'effettiva spedizione dell'atto, nel senso che il mero invio del plico non è sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza. La prova suddetta può essere fornita con mezzi idonei anche mediante presunzioni, purché queste siano caratterizzate dai requisiti della gravità, della precisione, e della concordanza.

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