Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9861 del 5 ottobre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimitą, al fine di evitare una statuizione di inammissibilitą, per novitą della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicitą di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

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