Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6640 del 8 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo all'illecito civile si ha interruzione del nesso di causalitą per effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato anche quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sģ da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito, ma non quando, essendo ancora in atto e in sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialitą dannosa da questi creata si inserisca un comportamento dello stesso soggetto danneggiato che sia preordinato proprio al fine di fronteggiare, e, se possibile, a neutralizzare le conseguenze di quell'illecito, tal che lo stesso illecito resta in tal caso unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dalla adozione di misure difensive o reattive a quella situazione (sempreché rispetto ad essa coerenti ed adeguate).

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