Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2262 del 9 aprile 1984

(2 massime)

(massima n. 1)

Per determinare nel destinatario la conoscenza di un atto unilaterale recettizio, negoziale o non, la legge non impone né la raccomandata con ricevuta di ritorno, né altro determinato mezzo particolare, sicché, salvi i casi in cui una forma determinata sia espressamente prescritta per legge o per volontà delle parti, deve ritenersi idoneo, al predetto fine, qualsiasi strumento di comunicazione, purché esso sia congruo in concreto a farne apprendere compiutamente e nel suo giusto significato il contenuto; e l'accertamento del giudice del merito che l'atto sia stato ricevuto dal destinatario può essere condotto anche sulla base di presunzioni, e si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente ed adeguatamente motivato.

(massima n. 2)

Qualora sia prestata una fideiussione a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, a norma dell'art. 1832 c.c., dal diritto di impugnarli, il fideiussore, chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta, non può sollevare contestazioni in ordine all'ammontare di questa, sostenendo che la definitività degli estratti conto non lo riguarderebbe per non avere il creditore inviato a lui tali documenti.

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