Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2980 del 20 marzo 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą civile della pubblica amministrazione nell'esecuzione di un'opera pubblica, ad escludere l'antigiuridicitą del fatto e la colpa dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi non basta la circostanza che quest'ultima abbia seguito correttamente il complesso iter tecnico-amministrativo previsto dalla legge per l'esecuzione dell'opera pubblica, poiché l'esito favorevole dei vari controlli non esime la P.A. dal dovere di seguire anche le regole tecniche e di comune prudenza e diligenza allo scopo di non ledere l'incolumitą e il patrimonio di alcuno (nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto costituire fonte di responsabilitą per fatto illecito l'aver provocato danni consistenti nell'erosione di una costa per effetto della costruzione di un porto a causa di errori di progettazione nonché di negligenza ed imperizia nello studio delle correnti, dei moti ondosi e del flusso dei detriti).

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