Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11975 del 25 novembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'acquiescenza ad un pronuncia, preclusiva delle proponibilità dell'impugnazione contro la stessa, qualora non risulti da accettazione espressa o da formale rinunzia ad impugnarla, richiede un atteggiamento univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, che non può ravvisarsi nel comportamento della parte parzialmente vittoriosa la quale si limiti a pretendere, sia pure intimando il precetto, la porzione del vantato credito riconosciutale dalla sentenza, non essendovi alcuna incompatibilità logica e giuridica tra la volontà del soggetto di eseguire la decisione nella parte a lui favorevole ed il suo proposito di impugnarla nella parte sfavorevole.

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