Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9742 del 7 ottobre 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

È corretta ed adeguatamente motivata la decisione del giudice di merito, il quale abbia stabilito un nesso causale tra l'assenza ingiustificata dell'insegnante dall'aula, ed il danno subito da uno degli allievi in conseguenza della condotta imprudente di un compagno di classe, maturata in un clima di generale irrequietezza causata proprio dall'assenza dell'insegnante.

(massima n. 2)

Nel giudizio di risarcimento del danno, causato a terzi per culpa in vigilando del personale docente dell'amministrazione della pubblica istruzione, legittimato passivo non è il docente, ma unicamente l'amministrazione, ai sensi dell'art. 61 legge 11 luglio 1980, n. 312. L'amministrazione, adempiuta l'obbligazione risarcitoria, avrà poi azione di regresso nei confronti del docente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.