Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9345 del 22 settembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'illegittima estromissione di una parte, che ai sensi dell'art. 354 c.p.c. impone la rimessione della causa dal giudice d'appello a quello di primo grado, si realizza solo quando quest'ultimo emetta una sentenza a contraddittorio non integro, per avere impedito ad una delle parti di parteciparvi.

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