Cassazione civile Sez. II sentenza n. 265 del 23 gennaio 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

A valutare il contegno dell'oblato come indice della volontą di aderire o meno all'offerta del proponente (ex art. 1326 c.c.), la normale importanza di questo fattore non aumenta, ma al contrario, si affievolisce allorché si č in presenza di un «contratto con obbligazioni del solo proponente» (art. 1333 c.c.): infatti, verificandosi una tale ipotesi, nella quale rientra il patto di prelazione senza corrispettivo, il contratto si reputa concluso indipendentemente da un'espressa accettazione del destinatario, salvo a costui la facoltą «di rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi» (art. 1333, secondo comma, c.c.).

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