Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6621 del 15 dicembre 1981

(2 massime)

(massima n. 1)

Con riguardo al documento sottoscritto dal soggetto che intende assicurarsi e contenente una semplice proposta di contratto, sì da restare di per sé idoneo alla costituzione del rapporto assicurativo fino a che non intervenga l'accettazione dell'assicurazione (ed a prescindere dall'esistenza di una formale clausola in tal senso), il perfezionarsi del contratto di assicurazione non può essere affermato in relazione al mero fatto che tale documento sia predisposto dall'assicuratore e con tutte le clausole proprie della polizza, trattandosi di circostanza, frequente nella prassi, giustificata dal carattere «fermo» della proposta (art. 1887 c.c.) e dall'esigenza di consentire la conclusione del contratto con la sola accettazione del destinatario, né in relazione al fatto che il documento medesimo rechi anche la firma dell'agente dell'assicuratore che abbia sollecitato e promosso la proposta di detto soggetto, atteso che l'agente non è abilitato a concludere il contratto in nome e per conto dell'assicuratore, ove un siffatto potere di rappresentanza non risulti espressamente conferito (artt. 1752 e 1903 c.c.), ovvero non derivi da preposizione institoria per l'esercizio di una sede secondaria o di un ramo dell'impresa assicuratrice (artt. 2203 e ss. c.c.).

(massima n. 2)

Le disposizioni dettate dall'art. 1333 c.c., in tema di irrevocabilità della proposta dal momento in cui giunge al destinatario, nonché di perfezionamento del contratto in caso di mancato rifiuto del destinatario nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, si riferiscono ai contratti con obbligazioni a carico del solo preponente, e, pertanto, non possono essere invocate con riguardo alla proposta rivolta dall'assicuratore per la conclusione di un contratto assicurativo, ancorché accompagnata dal versamento di una rata del premio, atteso che tale contratto è produttivo di obbligazioni a carico di entrambe le parti in relazione di corrispettività.

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