Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6069 del 5 luglio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Considerata la facoltą del giudice di qualificare giuridicamente la domanda sulla base dei fatti dedotti e di accoglierla parzialmente, non si verifica la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, lamentata da parte del lavoratore la violazione dell'obbligo di predeterminazione dei tempi della presentazione nel contratto a tempo parziale e affermato il conseguente suo diritto alla retribuzione per un orario pieno (per essere stato a totale disponibilitą del datore di lavoro), il giudice qualifichi l'azione secondo uno schema risarcitorio e liquidi il danno nella misura di una quota delle retribuzioni richieste.

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