Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5798 del 28 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la trasformazione di una società — nella specie mutando la denominazione, ma mantenendo il tipo sociale — configura una modifica dello statuto non condizionata, per la sua efficacia, all'omologazione e ai successivi adempimenti, — fino all'iscrizione nell'apposito registro — i cui effetti perciò sono soltanto dichiarativi, la società che produce la delibera comprovante la modificata denominazione è legittimata ad impugnare la sentenza emessa nei confronti di quella con la denominazione precedente, senza dover dimostrare l'avvenuto compimento delle predette formalità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.