Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5303 del 12 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4) c.p.c., richiamato dall'art. 391 bis c.p.c., consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Tal genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti; pertanto, non costituisce errore di fatto, ma di diritto, quello inerente all'idoneità dell'atto di notificazione a determinare l'effetto di far decorrere il termine iniziale per l'impugnazione, ove tale inidoneità sia stata affermata in esito alla valutazione giuridica dell'atto stesso.

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