Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4182 del 13 maggio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di cassazione, in cui i motivi del ricorso esplicano una funzione determinativa e limitativa dell'oggetto del giudizio, l'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione – in relazione all'esecuzione di un'opera pubblica – del risarcimento del danno da occupazione illegittima cosiddetta appropriativa, prevedendone l'applicabilità anche nei procedimenti in corso, non può trovare applicazione, quale ius superveniens, se i motivi di ricorso non valgono a porre in discussione la quantificazione, compiuta dal giudice di merito, del risarcimento del danno. (Nella specie i motivi di ricorso attenevano alla legittimazione passiva e alla pretesa rilevanza estintiva della pretesa risarcitoria di un decreto di espropriazione in sanatoria e la S.C. ha conseguentemente escluso l'applicabilità della nuova normativa).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.