Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2984 del 7 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

I requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa al privilegio del credito ex art. 2751 bis n. 5 (introdotto dalla legge n. 426 del 1975) sono, per un verso, correlati alla effettivitą e «pertinenza» professionale del lavoro dei soci, e, per altro verso, alla prevalenza del lavoro di questi ultimi rispetto a quello dei non soci; tali requisiti sono ricavabili, oltre che dall'art. 23 D.L.vo C.P.S. n. 1577 del 1947, anche dalla genesi normativa dell'art. 2751 bis c.c. e dalla natura dei crediti assistiti dal privilegio, che, per essere relativi esclusivamente alla vendita dei manufatti e alla somministrazione dei servizi, appaiono strettamente correlati al lavoro personale e diretto dei soci. Ne consegue che non tutti gli enti qualificabili come cooperativi a fini fiscali e previdenziali possono ritenersi ammessi al beneficio del credito, e che, ai fini del beneficio mobiliare, non č necessario il ricorso a parametri diversi da quelli relativi all'apporto lavorativo dei soci, e collegati invece a canoni dimensionali o «funzionali», ovvero a comparazioni, di difficile effettuazione, tra lavoro e «capitale» investito.

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