(massima n. 1)
            Qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'incongruitā o illogicitā della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali č necessario, al fine di consentire al giudice di legittimitā il controllo della decisivitā della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi  mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso  la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale č precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisivitā della risultanza stessa.