Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2604 del 25 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La formalità della pubblicazione della sentenza, non avvenuta autonomamente, può ritenersi attuata con l'atto che necessariamente la presuppone, quale l'apposizione della formula esecutiva in calce alla sentenza, da parte del cancelliere che avrebbe dovuto provvedere alla sua pubblicazione, con la conseguenza che dalla data di tale attività decorre il termine annuale per l'impugnazione.

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