Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12193 del 2 dicembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Dalle attivitą pericolose che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e che importano responsabilitą ex art. 2050 c.c., devono essere tenute distinte quelle normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilitą secondo la regola generale ex art. 2043 c.c.

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