Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8287 del 16 settembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto, costantemente presente in ogni fatto illecito che rechi danno alla persona, può essere liquidato, in difetto di criteri obiettivi per l'esatta quantificazione del pregiudizio, con il criterio della valutazione equitativa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.